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Come usarlo per la ristrutturazione con riqualificazione energetica o antisismica

L’ecobonus 110% è applicabile quando un intervento sull’immobile determina un miglioramento di almeno due classi energetiche o un adeguamento antisismico.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale miglioramento, l’obiettivo diventa quello di ottenere la classe energetica più elevata.

Come stabilito nel decreto, tale miglioramento deve essere certificato tramite l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato sotto forma di dichiarazione asseverata.

Ecobonus 2020: dettagli, tempistiche e spese qualificate

L’ Ecobonus 2020 copre tutte le spese effettuate tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, rimborsando fino al 110% dell’importo certificato.

Questo credito del 110% può essere detratto direttamente dalla dichiarazione dei redditi, oppure richiesto come sconto in fattura al fornitore, o ancora ceduto a istituti di credito terzi.

Nel caso si opti per la cessione o lo sconto in fattura, è necessario ottenere il visto di conformità relativo alla dichiarazione dei redditi. Tale scelta deve poi essere comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore, dopo aver applicato lo sconto, ha la possibilità di recuperare l’importo attraverso il credito d’imposta o di cederlo.

Le spese ammissibili di ristrutturazione e riqualificazione sulle prime case, o sulle seconde case a patto che non siano immobili unifamiliari, e sulle parti comuni dei condomini sono le seguenti:

  • interventi di isolamento termico delle superfici relative all’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie (cappotto termico), fino a sessantamila euro per unità abitativa;
  • interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti di raffreddamento e riscaldamento, o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (non superiore a 30mila euro per unità abitativa, compresi lo smaltimento e la bonifica): ad esempio l’acquisto di una caldaia con un maggior livello di efficienza energetica;
  • parti comuni dei condomini per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, anche nel caso di installazione di impianti fotovoltaici;
  • lavori per adeguamento antisismico degli immobili.

Oltre agli interventi principali, è possibile integrare lavori accessori come il cambio dei serramenti.

Tuttavia, il decreto chiarisce che l’ecobonus non si applica ai lavori eseguiti da persone fisiche che operano al di fuori delle attività di impresa, arti e professioni, in edifici unifamiliari non adibiti a residenza principale.

Nota bene: È necessaria una copertura assicurativa di almeno €500.000.

Secondo le ultime disposizioni, i lavori ammissibili all’ Ecobonus sono quelli effettuati da aziende provviste di una polizza di responsabilità civile con un massimale di almeno €500.000.

Questo serve principalmente a garantire quei soggetti terzi che accettano di finanziare la cessione del credito d’imposta.

È plausibile, e auspicabile, che le banche e gli enti creditizi richiedano un costo per la cessione del credito pari al 10% dell’importo, ovvero la differenza rispetto all’investimento totale, come probabilmente previsto dal Ministero.

Fonte: sole24ore.it

Se desideri una consulenza per verificare l’ammissibilità dei tuoi interventi all’ Ecobonus, o vuoi comprendere come migliorare l’efficienza energetica della tua abitazione a costo zero, non esitare a contattarci.

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